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RACCOLTA FUNGHI ASPETTI NORMATIVI

 

IL RACCOGLITORE DI FUNGHI ‘’IL FUNGAIOLO,,

Il raccoglitore di funghi, comunemente chiamato «fungaiolo»:

  • è un individuo che si dedica alla raccolta di funghi spontanei in ambienti naturali, come boschi e prati. La sua attività, spesso, è un'attività di svago, ma può anche essere fonte di sostentamento per alcuni.

  • deve essere in grado di identificare le diverse specie, riconoscendo le loro caratteristiche morfologiche e le zone in cui crescono.

  • deve saper individuare i funghi in natura, spesso nascosti sotto foglie, terreno o in aree specifiche.

  • utilizza coltelli, cestini e sacchetti (non di plastica) per la raccolta, facendo l'attenzione a non danneggiare le piante e l'ambiente circostante.

  • è consapevole dei pericoli associati alla raccolta, come la presenza di funghi velenosi, e deve seguire le raccomandazioni degli esperti.

  • rispetta l’ambiente e lo protegge

  • non raccoglie funghi in avanzato stato di maturazione, alterati o con cattivi odori (putresceina).

  • non raccoglie specie di piccola taglia, per evitare specie tossiche

  • inizia la ricerca dopo le ore 07,00 e la termina alle 19,00

  • non distrugge o calpesta i funghi che non raccoglie e rispetta il limite massimo di raccolta.

  • pulisce sommariamente i funghi prima di riporli nel contenitore, utilizzando contenitori rigidi ed aerati, come cestini in vimini

L’EQUIPAGGIAMENTO

  • Indossa indumenti idonei all’ambiente da frequentare:

  • copre bene gli arti inferiori e tiene a portata di mano un impermeabile leggero.

  • Porta con se un cesto rigido ed areato per porvi i funghi raccolti.

  • Evita nel modo più assoluto i contenitori flosci ed impermeabili Tiene a portata di mano un coltello che serve a pulire, non a raccogliere o tagliare funghi sul terreno.

TITOLO PER LA RACCOLTA

Gli enti competenti al rilascio della ricevuta (enti preposti) sono:

  • le Unioni/Comunità montane (anche per i comuni parzialmente montani)

  • gli enti gestori del demanio regionale (Veneto Agricoltura)

  • gli enti gestori dei parchi

  • il presidente della regola per i territori regolieri *

  • le province per la restante parte del territorio regionale

  • Il titolo è valido per il rispettivo territorio di competenza degli enti che lo hanno rilasciato.

  • *La Regola è un'antica istituzione diffusa in parte del Veneto e del Trentino, particolarmente nell'area dolomitica, nella quale le famiglie originarie del luogo, proprietarie per discendenza in modo indiviso e collettivo dei beni fondiari, sono chiamate a gestire direttamente tali proprietà attraverso gli organi statutari. Attualmente rientrano nella disciplina della legge regionale.

LA RACCOLTA

Raccogli i funghi interi, senza strapparli o tagliarli alla base del gambo.

Agisci delicatamente per lasciare il più possibile inalterati tutti i caratteri morfologici del fungo, necessari per determinarne la specie.

I funghi conosciuti vanno puliti subito e riposti nel cestino.

I funghi non riconosciuti vanno conservati in altro contenitore e ne vanno raccolti pochi esemplari, da sottoporre al controllo e alla determinazione dell'esperto.

 

Raccogli solo i funghi freschi che assicurano una buona commestibilità.

Vanno tralasciati i funghi vecchi, avariati, se infestati da vermi o già in fase di decomposizione.

I funghi velenosi e quelli che non vengono raccolti devono comunque essere rispettati, non vanno calpestati o distrutti.

Possono infatti servire ai più esperti per motivi di studio o quantomeno continueranno a svolgere il loro ruolo di equilibrio biologico del bosco.

GLI AVVELENAMENTI:

In caso di disturbi dopo breve incubazione (fino a 3 ore dopo il pasto):

provocare con qualche mezzo il vomito al paziente, chiamare il medico e convocare un espero micologico.

In caso di disturbi dopo lunga incubazione (da 8 a 48 ore e più dopo il pasto):

provvedere all’immediato ricovero, precisare al sanitario l’ora del pasto e convocare un esperto micologo per stabilire l’agente avvelenatore. Non somministrare mai alcolici all’avvelenato.

Secondo la normativa vigente le regioni e le province autonome istituiscono e organizzano gli Ispettorati micologici.

 

ATTENTI AI FUNGHI

Si raccomanda di raccogliere solo funghi dei quali si è CERTI DELLA COMMESTIBILITA’,

nell’incertezza, per la tua sicurezza, fai esaminare gli esemplari dubbi da un esperto micologo o da un ispettore micologico della ULSS.

Evita di consumare funghi non conosciuti e la cui commestibilità non sia stata accertata. 

Bandisci i mezzi empirici usati per riconoscere i funghi mangerecci (uso della moneta o cucchiaio d’argento, l’aglio, il latte, etc).

Nel dubbio lasciatelo dove si trova, non rischiate un’intossicazione o, peggio, la morte.

DIVIETI RACCOLTA FUNGHI - la raccolta dei funghi è vietata:

nelle riserve naturali integrali nelle aree dei parchi nazionali, nelle riserve naturali e nei parchi naturali regionali nelle aree specificamente interdette dall'autorità forestale competente per motivi silvo-colturali in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico.anche nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili, salvo che ai proprietari. Ogni violazione delle norme comporta la confisca dei funghi raccolti (fatta salva la facoltà di dimostrarne la legittima provenienza) e l'applicazione, da parte delle competenti autorità, di sanzioni di tipo amministrativo.

ALCUNE SANZIONI

La violazione delle norme sulla raccolta dei funghi può comportare sanzioni diverse, a seconda del tipo di violazione e della normativa regionale vigente. Ecco alcuni esempi:

Raccolta senza autorizzazione:

Alcune regioni richiedono un permesso o un'autorizzazione per la raccolta di funghi, e la sua mancanza può comportare sanzioni che vanno da € 50 a € 240, o anche fino a € 400.

Superamento dei limiti di raccolta:

Alcune regioni stabiliscono limiti di quantità giornalieri o individuali per la raccolta di funghi, e il loro superamento può comportare una sanzione pecuniaria proporzionale al peso dei funghi raccolti in eccesso (es. 30 euro per ogni 500 grammi in eccedenza).

Raccolta di funghi non commestibili:

La raccolta di funghi non commestibili (ad eccezione di scopi didattici e scientifici) è vietata e può comportare sanzioni da € 52 a € 104, o anche più.

Violazione delle modalità di raccolta:

Alcune disposizioni stabiliscono come raccogliere i funghi (ad esempio, utilizzando strumenti adatti e evitando danni al terreno). La violazione di queste regole può comportare sanzioni da € 52 a € 104, o anche fino a € 309.

Raccolta in aree protette:

La raccolta di funghi in riserve naturali, parchi regionali o altre aree protette è spesso vietata o regolamentata, e la sua violazione può comportare sanzioni più severe.

È fondamentale informarsi sulle normative regionali specifiche per la raccolta di funghi nella propria zona, consultando le leggi regionali o i siti web delle regioni. In caso di dubbi, è possibile rivolgersi agli uffici competenti (es. uffici regionali dell'ambiente, uffici micologici, guardie ecologiche, ecc.) per avere maggiori informazioni.

In sintesi, le sanzioni per la raccolta abusiva di funghi possono essere significative e prevedono diverse tipologie di sanzioni (pecuniarie, confisca, ecc.), per cui è fondamentale rispettare le normative locali e ottenere le dovute autorizzazioni prima di iniziare la raccolta.

 

DISCIPLINA RACCOLTA FUNGHI

RACCOLTA FUNGHI IN VENETO

Normativa di riferimento

L.R. 23/96 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati"

 

D.G.R. 739/12 "Disposizioni di attuazione della disciplina per la raccolta dei funghi epigei freschi e conservati. L.R. 31 gennaio 2012, n. 7 'Modifiche e integrazioni alla L.R. 19 agosto 1996, n. 23. 'Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati'.'"

 

 

MODALITA’ RACCOLTA E COSTI NEI SOTTOINDICATI ENTI, VENGONO STABILITI CON PROPRI REGOLAMENTI

UNIONE MONTANA ALPAGO

UNIONE MONTANA CADORE LONGARONESE ZOLDO

UNIONE MONTANA VAL BELLUNA

UNIONE MONTANA BELLUNESE – BELLUNO PONTE NELLE ALPI

UNIONE MONTANA CENTRO CADORE

UNIONE MONTANA COMELICO E SAPPADA

UNIONE MONTANA FELTRINA

UNIONE MONTANA VALLE DEL BOITE

UNIONE MONTANA DEL GRAPPA

UNIONE MONTANA PREALPI TREVIGIANE

UNIONE MONTANA BALDO GARDA

COMUNITA’ MONTANA DELLA LESSINIA 

PARCO NATURALE REGIONALE DELLA LESSINIA

UNIONE MONTANA ALTO ASTICO

UNIONE MONTANA DEL BASSANESE

COMUNITA’ MONTANA AGNO CHIAMPO

UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI

PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI

PARCO REGIONALE VENETO DEL DELTA DEL PO

 

AL DI FUORI DI QUANTO STABILITO INDIVIDUALMENTE DAI PREDETTI ENTI, IL COSTO DEL PERMESSO RACCOLTA FUNGHI E’ STABILITO DA OGNI SINGOLA PROVINCIA:

La Provincia di PADOVA, Con Delibera n. 161 del 19/12/2024, ha stabilito che i residenti della Provincia, dal 1° gennaio 2025, non sono più tenuti al pagamento della tassa per la raccolta dei funghi. L’esenzione vale anche per i portatori di handicap anche se non residenti nella Provincia.

Permango gli obblighi già vigenti per quanto attiene al Parco Colli Euganei

 

PROVINCIA DI TREVISO – ROVIGO – VENEZIA – VERONA E VICENZA (non residente in Provincia)


PIANURA

€.5,00 Giornaliero - €. 10,00 settimanale - €. 25,00 mensile - €. 75,00 annuale

 

PROVINCIA DI BELLUNO

€. 10,00 Giornaliero - €.20,00 settimanale - €.60,00 mensile - €. 150,00 annuale

Titolo per la raccolta

Per la raccolta dei funghi epigei spontanei è necessaria:

  • la ricevuta di versamento (titolo per la raccolta) del contributo stabilito dagli enti di cui sotto (eccetto Provincia Padova per i residenti)

  • un documento di identità.

  • Gli enti competenti al rilascio della ricevuta (enti preposti) sono:

  • le Unioni/Comunità montane (anche per i comuni parzialmente montani)

  • gli enti gestori del demanio regionale (Veneto Agricoltura)

  • gli enti gestori dei parchi

  • il presidente della regola per i territori regolieri

  • le province per la restante parte del territorio regionale

  • Il titolo è valido per il rispettivo territorio di competenza degli enti che lo hanno rilasciato.

  • Per chi non è necessario il titolo per la raccolta

  • Sono esentati dal titolo i proprietari dei terreni, gli usufruttuari, i conduttori e i loro familiari, i regolieri (*), i titolari di diritti su aree di proprietà collettiva, gli aventi diritto di uso civico, per la raccolta nei rispettivi fondi; gli enti di cui sopra possono altresì esentare dal titolo per la raccolta i residenti nei rispettivi ambiti territoriali nonché, anche se non residenti, i soggetti portatori di handicap cosÄ› come individuati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104

  • Oltre a queste categorie, gli enti preposti possono, su base annua, individuare altre categorie di soggetti che possono essere esentate dal pagamento del contributo.

  • Al fine di consentire i controlli, i soggetti esentati devono essere in possesso di documento di identità in corso di validità

(*) I “Regolieri” o i “Consorti” sono gli appartenenti alla Regola, tutti coloro che costituiscono una comunione di persone e di beni, allo scopo di esercitare, in modo indiviso, i propri diritti sui beni agro-silvo-pastorali di proprietà della Regola, secondo le antiche usanze e le consuetudini.

 

Autorizzazioni speciali

Le autorizzazioni speciali alla raccolta dei funghi previste all’art. 8 della Legge regionale del 19.08,1996, n. 23 per studi, mostre, seminari e altre manifestazioni di interesse micologico e naturalistico, sono rilasciate dalla Regione del Veneto, ovvero dall'Ente gestore del Parco nel caso in cui il territorio di raccolta ricada nell'ambito dell’area protetta.

Limiti di raccolta

 

  • La    raccolta    giornaliera   pro-capite    dei    funghi   epigei   commestibili   è limitata complessivamente a Kg. 3, di cui non piů di Kg. 1 delle seguenti specie:

  • AGROCYBE AEGERITA (Pioppini)

  • AMANITA CAESAREA (Ovoli)​

  • BOLETUS gruppo edulis (Porcini)

  • CANTHARELLUS CIBARIUS (Finferlo, gallinaccio)

  • MACROLEPIOTA PROCERA e simili (Mazza di tamburo)

  • RUSSULA VIRESCENS (verdone)

 

Giornate di raccolta

  • Le giornate di raccolta dei funghi, nelle more della loro definizione da parte degli enti preposti, sono martedì, venerdì, domenica e tutte le festività infrasettimanali. La seguente tabella riporta le giornate di raccolta previste dagli enti competenti nell'ambito del proprio territorio, come ad esempio:

  • Provincia di Vicenza non residenti: Martedì – Venerdì e Domenica

  • Provincia di Vicenza residenti: Martedì – Giovedì – Sabato e Domenica

  • Provincia di Padova: Martedì – Venerdì e Domenica e festivi

  • Altre province Martedì – Venerdì e Domenica

 

RACCOLTA FUNGHI  ALTOPIANO DI ASIAGO

Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni Prov. di Vicenza Modalità di raccolta e normativa

Le novità più importanti riguardano:

L'innalzamento del quantitativo giornaliero ammesso (da 2 kg a 3 kg) di cui non più di 1 kg per ciascuna delle specie elencate dalla legge

L'inasprimento delle sanzioni amministrative

TITOLO PER LA RACCOLTA

ricevuta del versamento valido per l'intero territorio dell'Altopiano

GIORNATE IN CUI E' CONSENTITA LA RACCOLTA RESIDENTI IN ALTOPIANO

Lunedì - Martedì – Venerdì – Sabato – Domenica

NON RESIDENTI IN ALTOPIANO

Martedì – Venerdì – Domenica Importo per permesso raccolta funghi: Giornaliero €. 12,00

Settimanale €. 24,00

Mensile €. 55,00

 

RACCOLTA FUNGHI ED ERBE SPONTANEE NEL  PARCO COLLI EUGANEI

I COMUNI DEL PARCO COLLI EUGANEI: AbanoTerme – ArquàPetrarca – Baone - BattagliaTerme Cervarese Santa Croce - Cinto Euganeo - Este- Galzignano Terme - Lozzo Atestino - Monselice– Montegrotto Terme - Rovolon - Teolo - Torreglia – Vò

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RACCOLTA FUNGHI

NON RESIDENTI nei Comuni del Parco che si devono comunque munire di permesso, con pagamento solo attraverso PagoPA, accedendo dalla piattaforma dell’Ente Parco dei Colli Euganei.

Lunedì, Mercoledì e Venerdì nel periodo dal 15 Settembre al 15 Dicembre

RESIDENTI nei Comuni del Parco: tutti i giorni della settimana nell’arco dell’anno, con esclusione del martedì.

La vigilanza, oltre che dai Carabinieri Forestali di Monselice e Battaglia Terme, viene svolte dalle Guardie Volontarie del Parco, in divisa e, nell’esercizio delle loro funzioni, sono guardie particolari giurate e svolgono attività di vigilanza ambientale, possono redigere verbali di segnalazione per

illeciti amministrativi ambientali.

 

RACCOLTA DELLA FLORA SPONTANEA COMMESTIBILE

Per i cittadini non residenti nei Comuni del Parco Regionale dei Colli Euganei, ai sensi del presente regolamento, è sempre vietata l’asportazione di piante o di parte di esse.

Ai residenti nei Comuni del Parco, previo benestare del proprietario del fondo, è consentita, nelle zone a promozione agricola, in quelle di protezione agroforestale e in quelle a riserva naturale orientata la raccolta giornaliera delle seguenti specie e nelle seguenti quantità:

 

NOME VOLGARE - NOME SCIENTIFICO - NOME DIALETTALE - QUANTITA’ CONSENTITA

AGLIO ORSINO -Alium Ursinum - Ajo pitòn o Ajo de bosco - 200 gr

RAPERONZOLO - Campanula Rapunculus - Rampussòi  - 200 g

ASPARAGO DEI BOSCHI - Asparagus acutifolius L. - Sparasine - 500 gr

TARASSACO - Taraxacum officinale Weber - Soffione Brusaoci - 5 kg.

TAMARO - Tamus communis L. - Tani - 200 gr

VALERIANELLA - Valerianella locusta - Gallinelle - 300 gr

ROSOLACCIO - Papaver rhoeas - Begnìgoe rosoe - 5 kg

TOPINAMBUR - Helianthus tuberosum L. - Coe rosse - 5 kg

CAPPERO (solo    nel Comune di Monselice) - Capparis Rupestris - Capari - 100 gr

ORTICA - Urtica dioica L. Urtica Urens L. - 2 Kg

ROBINIA- Robinia pseudoacacia L. - Rubìn, cassia, rubinaro - illimitata

MARGHERITINA - Bellis perennis - Pratoline supète - 200 gr

FAVAGELLO - Ranunculus ficaria L. - Coje - 200 gr

AGLIO DELLE BISCE - Allium spahaerocephalon - Ajo de bisso - 200 gr

LATTUGA SELVATICA - Lactuga seriola L. - Grèntani - 500 gr

AGLIO DELLE VIGNE - Allium vineali L. - Ajetto - 200 gr

BIANCOSPINO - Crataegus - Spin bianco Marendolaro - 300 gr

GINEPRO - Juniperus Communis - Denèvaro, Zenèvaro, -300 gr

MELISSA - Melissa officinalis - 300 gr

MENTA - Mentha - 300 gr

FINOCCHIO SELVATICO - Faenicolum Vulgare -  - Fenocio salvego - 300 gr

LATTUGA RUPESTRE - Lactuga perennis - Cassalièori Cassadièvori - 300 gr

 

Tutte le specie commestibili non comprese nel precedente elenco possono essere raccolte nella quantità massima giornaliera di 1 Kg. a persona a giorno.

E’ VIETATA LA RACCOLTA DELLA FLORA NON COMMESTIBILE E DEI LICHENI.

E’ permessa la raccolta di Kg. 5 (cinque) di muschi a persona per giorno esclusivamente nel periodo dal 01 dicembre al 31 dicembre e dal 01 marzo al 15 aprile.

La raccolta delle castagne può essere effettuata solo con il consenso di chi ha la disponibilità del terreno

Il Parco Colli per quanto riguarda le castagne, tenuto conto che sono frutti che cadono, diciamo che chiude un occhio, anche perché se non raccolte, favorirebbero i cinghiali.

 

RACCOLTA FUNGHI IN ALTO ADIGE

La raccolta è regolata con legge provinciale e occorre rispettare le seguenti  prescrizioni:

è consentita soltanto nei giorni pari del mese dalle ore 07:00 fino alle ore 19:00

persone residenti in comune possono raccogliere fino a due chilogrammi di funghi per giorno e persona

persone   non   residenti   in   comune   possono   raccogliere   fino   ad   un chilogrammo di funghi per giorno e persona

i   funghi  devono  essere  puliti   sommariamente  sul  posto  di   raccolta  e trasportati in contenitori rigidi, aperti ed areati

è vietato l‘ uso di rastrelli e uncini.

Le persone non residenti in comune per potere raccogliere funghi devono versare un diritto fisso di € 10,00.- per giorno e persona.

Il pagamento del diritto fisso avviene tramite versamento sul conto corrente postale intestato al comune.

Per informazioni riguardo il conto corrente prego rivolgersi DIRETTAMENTE al Comune interessato, anche collegandosi al sito del Comune.

Persone  residenti devono  essere  muniti   unicamente   di   documento   di identità.

RACCOLTA FUNGHI IN TRENTINO

La raccolta è disciplinata dalla L.P. 23 maggio 2007, n. 11 e successivo regolamento di attuazione 26 ottobre 2009, n. 23-25 del quale citiamo gli articoli più importanti (il testo integrale può essere richiesto presso gli Uffici Informazioni di Valle).

La raccolta dei funghi spontanei, sia commestibili che non, è ammessa in quantità non superiore ai 2 kg al giorno per persona di età superiore ai 10 anni munita di apposito permesso.

Il limite massimo ammesso non si applica qualora il singolo esemplare, non in aggiunta di altri, ecceda da solo il predetto limite.

È fatto obbligo ai raccoglitori di pulire sommariamente i funghi sul posto di raccolta e di trasportarli solo a mezzo di contenitori forati e rigidi.

È vietato danneggiare i funghi sul terreno ed usare nella raccolta rastrelli, uncini ed altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno.

Art. 1 2 - Denuncia di raccolta funghi

Il permesso di raccolta funghi è personale e non trasferibile.

I minori di anni 10 possono esercitare la raccolta solo se accompagnati da una persona adulta, fermo restando il limite massimo ammesso.

è consentita dalle ore 7.00 alle ore 19.00 con apposito permesso personale, in cui sono evidenziati i dati personali, il periodo di svolgimento e l'avvenuto pagamento della somma dovuta. Il permesso non è trasferibile.

 

RACCOLTA FUNGHI IN EMILIA ROMAGNA

 

Per la raccolta dei funghi epigei spontanei occorre un tesserino (permesso) che può avere validità giornaliera, settimanale, mensile o semestrale, utilizzabile nel territorio in esso indicato.

La raccolta è consentita nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica nelle ore diurne, da un'ora prima della levata del sole a un'ora dopo il tramonto.

L'attività può essere esercitata esclusivamente nei boschi e nei terreni non coltivati, sempre che apposite tabelle non ne segnalino il divieto.

Ogni persona può raccogliere fino a 3 kg di funghi al giorno di cui non più di 1 kg di Ovuli buoni (Amanita caesarea) e 1 kg di Prugnoli (Calocybe gambosa). Regole particolari sono stabilite per i residenti nelle zone montane e per i proprietari dei terreni.

Per informazioni sull'acquisto e sul costo dei tesserini occorre rivolgersi agli Enti competenti per il territorio in cui si intende raccogliere i funghi:

per i territori montani le "Unioni Montane" o "Unioni di Comuni";

per i territori di pianura i Comuni o le loro Unioni oppure per i Comuni attraverso un semplice versamento di 10 euro sul conto corrente postale

dedicato n° 1042629541. o esercizi pubblici convenzionati, a seconda del territorio di competenza per i territori istituiti a parco gli Entidi gestione per i Parchi e la Biodiversità.

RACCOLTA FUNGHI IN TOSCANA

In Toscana la raccolta dei funghi epigei è disciplinata dalla L.R. 22 marzo 1999 n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.

Per la raccolta dei funghi sul territorio toscano occorre l'autorizzazione che viene rilasciata dalla Regione Toscana, e non più dal Comune di residenza del richiedente.

L'autorizzazione è valida su tutto il territorio regionale;

per la ricerca all'interno dei parchi, nazionali o regionali, occorre prendere visione dei rispettivi regolamenti che possono prevedere ulteriori autorizzazioni e/o modalità di raccolta diverse da quelle fissate dalla legge regionale.

Alcuni comuni hanno applicato delle limitazioni sulla raccolta. Consultare con attenzione e periodicamente gli aggiornamenti sulle limitazioni.

Per i residenti in Toscana:

nel solo territorio del Comune di residenza non sono tenuti a munirsi di alcuna   autorizzazione;

< >Fuori   dal   proprio   Comune   di    residenza   devono   effettuare   un versamentoPer i non residenti in Toscana;devono utilizzare l'autorizzazione turistica, con versamento sul conto corrente postale n. 6750946 intestato a Regione Toscana, oppure con bonifico tramite codice IBAN (IT87 P076 0102 8000 0000 6750Gli importi sono pari a:Euro 15,00 per l'autorizzazione turistica giornaliera;Euro 40,00 per l'autorizzazione turistica valida per 7 giorni consecutivi.Euro 100,00 per l'autorizzazione turistica valida un anno.Il limite di raccolta giornaliero per persona è di 3 Kg. a testa, salvo il caso di un singolo esemplare o più esemplari concresciuti di peso superiore;il tetto giornaliero sale a 10 Kg. solo nel caso in cui i residenti nei territori classificati montani della Toscana, facciano la raccolta nel proprio comune di residenza.E' vietata la raccolta di esemplari delle seguenti specie, nel caso in cui la dimensione del cappello sia inferiore a:

quattro centimetri per il Genere Boletus sezione Edules (porcini);

due centimetri per l'Hygrophorus marzuolus (dormiente) e per il Lyophyllum gambosum (prugnolo)

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